IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400»,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, e, in particolare,  l'art.  13,  «Programma  statistico
nazionale» ove, al comma 3, si prevede che  il  Programma  statistico
nazionale  e'  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di   statistica
(ISTAT), e' sottoposto al parere della Commissione  per  la  garanzia
della qualita'  dell'informazione  statistica  ed  e'  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE); 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322  del  1989,
ove si prevede che  «con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  e'
annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza,  finalita',
destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia  di  dati  la  cui  mancata  fornitura,  per
rilevanza, dimensione o significativita' ai  fini  della  rilevazione
statistica, configura violazione  dell'obbligo  di  cui  al  presente
comma»; 
  Visto, l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n.  322  del
1989, ove si prevede che  l'elenco  delle  rilevazioni  comprese  nel
Programma  statistico  nazionale,  rispetto   alle   quali   sussiste
l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto, nonche'
i criteri da utilizzare per individuare le unita' di  rilevazione  la
cui  mancata  risposta   comporta   l'applicazione   della   sanzione
amministrativa, sono approvati con il decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di  approvazione  del  Programma   statistico   nazionale
previsto dal comma 3 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo  n.  322  del
1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha  durata
triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo
stesso art. 13, commi 3 e 3-ter; 
  Visto l'art.  6-bis  del  decreto  legislativo  n.  322  del  1989,
relativo al trattamento dei dati personali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, concernente «Regolamento recante  il  riordino  dell'Istituto
nazionale di statistica» e, in particolare l'art. 3, comma 6; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art.  1,  comma  1,
lettera ii); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali,  come  modificato
dal decreto legislativo n. 101 del 2018; 
  Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali  19   dicembre   2018,   n.   514/2018.   recante   «Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema  statistico  nazionale
pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101», Gazzetta ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, e
in particolare gli articoli 4 e 4-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  gennaio  2018,
con il quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per
il triennio 2017-2019, con i relativi allegati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2019 con
il quale e' stato approvato il «Programma statistico nazionale per il
triennio  2017-2019  -  Aggiornamento  2018-2019»,  con  i   relativi
allegati; 
  Visto l'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale  prevede  che  «Qualora  la  pubblicazione  del   decreto   del
Presidente della Repubblica di approvazione del Programma  statistico
nazionale triennale e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del  1989  non  intervenga
entro il 31 dicembre di ciascun anno  di  riferimento,  e'  prorogata
l'efficacia del Programma statistico  nazionale  precedente  e  degli
atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto»; 
  Vista  la  delibera  del  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'informazione statistica adottata nella seduta del 27 marzo  2018
con la quale sono stati approvati: 
    il «Programma statistico nazionale per il  triennio  2017-2019  -
Aggiornamento 2019»; 
    l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel  «Programma
statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - Aggiornamento  2019»
che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti  privati,  a
norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989; 
    la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini
dell'accertamento  di  cui  all'art.  11,  comma   2,   del   decreto
legislativo n. 322 del 1989, le unita' di rilevazione la cui  mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui
all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, il relativo  elenco
dei lavori  compresi  nel  «Programma  statistico  nazionale  per  il
triennio 2017-2019  -Aggiornamento  2019»  per  i  quali  la  mancata
fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta; 
  Preso atto che con la precitata  delibera  del  27  marzo  2018  il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha
dato, altresi', mandato all'ISTAT di «aggiornare  il  Psn  nelle  sue
diverse parti inserendo  eventuali  modifiche  ed  aggiustamenti  non
sostanziali che si rendessero necessari nel corso  dell'attivita'  di
ulteriore verifica da parte degli uffici»; 
  Visto il parere della Conferenza  unificata  del  21  giugno  2018,
espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere della Commissione per la  garanzia  della  qualita'
dell'informazione statistica dei 28 settembre 2018; 
  Visto il parere n. 29 del 13 febbraio 2020 con il quale il  Garante
per la protezione dei dati personali ha  espresso  parere  favorevole
sullo  schema  di  «Programma  statistico   nazionale   2017-2019   -
Aggiornamento 2019», ad eccezione di alcuni lavori per i  quali  sono
evidenziate specifiche criticita'; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n. 10 del 17 marzo  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 dell'8 giugno 2020; 
  Vista la nota prot. n. 1473529/20 del 26 giugno 2020 con  la  quale
l'ISTAT ha trasmesso alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini della sua approvazione,
il «Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2019», di
cui  alla  citata  deliberazione  del   Comitato   di   indirizzo   e
coordinamento dell'informazione statistica del 27 marzo  2018,  e  la
documentazione ad esso inerente; 
  Atteso che con la medesima nota prot. n. 1473529/20 del  26  giugno
2020, l'ISTAT, in relazione ai rilievi espressi dal  Garante  per  la
protezione dei dati personali nel citato parere del 13 febbraio 2020,
ha comunicato di  aver  sospeso  i  lavori  statistici  previsti  dal
«Programma  statistico  nazionale  per  il   triennio   2017-2019   -
Aggiornamento 2019», elencati nell'Appendice H del Volume l e inclusi
nel Volume 2 «Dati personali»; 
  Vista la nota del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la
pubblica amministrazione, d'ordine del Ministro, prot. n. 1654 del  9
ottobre 2020, con la quale e' stato  trasmesso  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno
del primo Consiglio dei ministri utile,  lo  schema  di  decreto  del
Presidente della Repubblica recante «Programma  statistico  nazionale
2017-2019 - Aggiornamento 2019»,  corredato  dai  relativi  allegati,
nonche' la successiva nota prot. n. 1853 del 6 novembre 2020, con cui
e' stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa; 
  Vista la nota ISTAT prot. n. 2196152/20 del 5 novembre 2020, in cui
si da' atto delle interlocuzioni tra lo stesso Istituto e il  Garante
per la protezione dei dati personali aventi ad oggetto la descrizione
delle iniziative che l'Istituto ha intrapreso ed ha in  programma  di
intraprendere al fine  di  adottare  tecniche  di  pseudonimizzazione
idonee a garantire l'effettivita' dei principi di minimizzazione e di
limitazione della conservazione dei dati, secondo le prescrizioni  di
cui al provvedimento del Garante stesso del 23 gennaio 2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2019, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni
al predetto Ministro senza portafoglio, e, in particolare, l'art.  1,
comma 2, lettere g) ed h); 
  Vista la deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  adottata  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella  riunione
del 13 novembre 2020; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il «Programma statistico nazionale per il  triennio
2017-2019 - Aggiornamento 2019» contenente le variabili  che  possono
essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive,  anche
di carattere internazionale ed europeo, ai sensi dell'art. 13,  comma
3-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  allegato  al
presente decreto, di cui fa parte integrante. 
  2. I lavori statistici previsti dal «Programma statistico nazionale
per  il  triennio   2017-1019   -   Aggiornamento   2019»,   elencati
nell'Appendice  H  del  Volume  1  e  inclusi  nel  Volume  2   «Dati
personali», sono sospesi fino all'acquisizione  del  parere  positivo
del Garante per la protezione dei dati personali.